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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA - SENTENZA - 22 agosto 2005, n. 1343
Pres. L. Pasanisi; Est. D. Burzichelli A.A. (Avv. G. Mercadante e G. Aricò) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (Avv. dist. St.) Nautica da diporto - Patente nautica - Revoca - Presupposti Nautica da diporto - Patente nautica - Revoca - Natura - Atto vincolato - Art. 21 octies l. n. 241/90 - Applicabilità Ai fini della revoca della patente nautica e, in particolare, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6, co. 1, D.P.R. 41/97, non è dato assimilare il condono della pena principale e di quelle accessorie alla riabilitazione; deve pertanto ritenersi pienamente legittimo il provvedimento di revoca ancorché sia intervenuto il condono della pena principale e delle pene accessorie. L'atto con il quale viene revocata la patente nautica ha natura vincolata, talché l'amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità riguardo alla misura da adottare in presenza dei presupposti normativi; è applicabile, stante la natura vincolata della revoca della patente nautica, l'art. 21 octies l. n. 24190, come introdotto dalla l. n. 15/05, che prevede che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere, comunque, diverso. LEGGI INTERA SENTENZA... |
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