N. 1343/05 Reg.Sent.
REPUBBLICA ITALIANA N. 517/05
Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA
DI REGGIO CALABRIA, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:
- Luigi Passanisi - Presidente
- Daniele Burzichelli - Primo Referendario, rel.
- Caterina Criscenti - Primo Referendario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 517/05,
proposto da A. A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Gaetano Mercadante e Giuseppe Aricò, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente
domiciliato, in Reggio Calabria, Via Miraglia 19/c (presso il Notaio Albanese);
contro
il Minstero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è domiciliata;;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca
in data 9 febbraio 2005 della patente nautica del ricorrente
n. 3204 per imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia;
Visti tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato quale relatore per la camera di consiglio del 22 giugno
2005 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;
Uditi i difensori delle parti, come indicato nell'apposito
verbale, nella camera di consiglio del 22 giugno 2005, anche in ordine all'integritÃ
del contraddittorio e alla completezza dell'istruttoria;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente
ha impugnato il provvedimento di revoca in data 9 febbraio 2005 della propria
patente nautica n. 3204 per imbarcazioni da diporto a motore entro dodici
miglia.
L'Amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio,
sollecitando il rigetto della gravame.
Deve premettersi che il provvedimento impugnato è stato emanato
sul rilievo che dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente si
evinceva dello stesso non era in possesso dei requisiti
morali previsti per il possesso del titolo.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente
ha lamentato violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e difetto
di motivazione, osservando che il provvedimento avrebbe dovuto essere proceduto
dalla comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo nella fattispecie
particolari esigenze di celerità e non avendo, comunque, l'Amministrazione
motivato in ordine alle ragioni di tale illegittima omissione.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente
ha lamentato violazione dell'articolo 6, primo comma, del d.p.r. n. 431/1997
ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e
di istruttoria, osservando che la norma menzionata
prevede che non possano ottenere la patente nautica coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, chi sia stato
sottoposto a misure di sicurezza o alle misure di prevenzione di cui alle
leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965, nonché coloro che siano stati condannati
ad una pena definitiva non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuto
provvedimento di riabilitazione.
Nella specie risulta documentalmente che
il ricorrente ha riportato due sentenze di condanna, la prima per evasione
di imposta (sanzionata con lire 2 milioni di multa) e la seconda per reati
fallimentari (sanzionata con anni tre e mesi due di reclusione, ma con condono
della pena principale e di quelle accessorie).
Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di poter ottenere la
riabilitazione ai sensi degli artt. 179 e seguenti del codice penale e ha
osservato che la circostanza che allo stesso sia stata condonata la reclusione
risulterebbe assimilabile ad una già intervenuta
riabilitazione.
L'A. ha anche osservato che la revoca della
patente nautica risulta, nella specie, un provvedimento sproporzionato,
in quanto l'Amministrazione avrebbe potuto disporre
la sospensione in attesa di una più approfondita valutazione dei fatti, specie
tenendo conto della circostanza, ignorata dall'Amministrazione, che la "ratio"
della norma applicata è quella di evitare la ripetizione dei reati e tale
pericolo risulterebbe assolutamente scongiurato nel caso in esame.
Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.
L'articolo 6, primo comma, del d.p.r. n. 431/1997 prevede espressamente
che non possano ottenere la patente nautica coloro che siano stati condannati
ad una pena definitiva non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuto
provvedimento di riabilitazione.
La norma non contiene alcun riferimento all'ipotesi del condono
della pena principale e di quelle accessorie e l'istituto del condono non
può essere assimilato a quello della riabilitazione, come dimostrato dalla
differenza di finalità e di disciplina e dal fatto stesso che il legislatore
ha contemplato separatamente i due istituti, introducendo il primo al fine
di consentire che la pena di erogata non fosse in
concreto espiata ed il secondo per cancellare definitivamente il precedente
giudiziario sfavorevole.
Ne consegue che, nel caso in esame, l'Amministrazione non poteva
che revocare la patente all'interessato, in ragione della natura vincolata
dell'attività amministrativa ai sensi della vigente disciplina della materia.
Va, poi, aggiunto che, come osservato dall'Amministrazione resistente,
ai sensi dell'articolo 21-octies, secondo comma,della
legge n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e il provvedimento
non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto
essere, comunque, diverso.
Ne consegue che risultano infondate tutte
le censure mosse da parte ricorrente avverso l'atto impugnato, in quanto nella
specie non risulta ipotizzabile un difetto (formale) di motivazione in ragione
della natura vincolata del provvedimento, il cui contenuto dispositivo non
avrebbe potuto, come già indicato, essere diverso da quello in concreto adottato.
Identica considerazione deve, ovviamente, svolgersi in relazione alla lamentata omissione della comunicazione di
avvio del procedimento.
Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere
rigettato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente
fra le parti le spese del presente giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata
di Reggio Calabria:
1) rigetta il ricorso in epigrafe;
2) compensa fra le parti le spese del presente
giudizio;;
3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'AutoritÃ
amministrativa;
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera
di Consiglio de 22 giugno 2005.
F.to Daniele Burzichelli F.to
Luigi Passanisi
Depositata in Segreteria il_22 agosto 2005
Il segretario
Antonino Sgrò