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Normativa Nautica - Giurisprudenza - TAR Calabria

                                          N. 1343/05  Reg.Sent.

                REPUBBLICA ITALIANA       N. 517/05   Reg.Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

- Luigi Passanisi       - Presidente

- Daniele Burzichelli   - Primo Referendario, rel.

- Caterina Criscenti    - Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 517/05, proposto da A. A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Mercadante e Giuseppe Aricò, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Reggio Calabria, Via Miraglia 19/c (presso il Notaio Albanese);

contro

il Minstero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici è domiciliata;;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca in data 9 febbraio 2005 della patente nautica del ricorrente n. 3204 per imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia;

Visti tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato quale relatore per la camera di consiglio del 22 giugno 2005 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;

Uditi i difensori delle parti, come indicato nell'apposito verbale, nella camera di consiglio del 22 giugno 2005, anche in ordine all'integrità del contraddittorio e alla completezza dell'istruttoria;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca in data 9 febbraio 2005 della propria patente nautica n. 3204 per imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia.

L'Amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sollecitando il rigetto della gravame.

Deve premettersi che il provvedimento impugnato è stato emanato sul rilievo che dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente si evinceva dello stesso non era in possesso dei requisiti morali previsti per il possesso del titolo.

Con il primo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, osservando che il provvedimento avrebbe dovuto essere proceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo nella fattispecie particolari esigenze di celerità e non avendo, comunque, l'Amministrazione motivato in ordine alle ragioni di tale illegittima omissione.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato violazione dell'articolo 6, primo comma, del d.p.r. n. 431/1997 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, osservando che la norma menzionata prevede che non possano ottenere la patente nautica coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza o alle misure di prevenzione di cui alle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965, nonché coloro che siano stati condannati ad una pena definitiva non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Nella specie risulta documentalmente che il ricorrente ha riportato due sentenze di condanna, la prima per evasione di imposta (sanzionata con lire 2 milioni di multa) e la seconda per reati fallimentari (sanzionata con anni tre e mesi due di reclusione, ma con condono della pena principale e di quelle accessorie).

Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di poter ottenere la riabilitazione ai sensi degli artt. 179 e seguenti del codice penale e ha osservato che la circostanza che allo stesso sia stata condonata la reclusione risulterebbe assimilabile ad una già intervenuta riabilitazione.

L'A. ha anche osservato che la revoca della patente nautica risulta, nella specie, un provvedimento sproporzionato, in quanto l'Amministrazione avrebbe potuto disporre la sospensione in attesa di una più approfondita valutazione dei fatti, specie tenendo conto della circostanza, ignorata dall'Amministrazione, che la "ratio" della norma applicata è quella di evitare la ripetizione dei reati e tale pericolo risulterebbe assolutamente scongiurato nel caso in esame.

Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.

L'articolo 6, primo comma, del d.p.r. n. 431/1997 prevede espressamente che non possano ottenere la patente nautica coloro che siano stati condannati ad una pena definitiva non inferiore a tre anni, salvo che sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

La norma non contiene alcun riferimento all'ipotesi del condono della pena principale e di quelle accessorie e l'istituto del condono non può essere assimilato a quello della riabilitazione, come dimostrato dalla differenza di finalità e di disciplina e dal fatto stesso che il legislatore ha contemplato separatamente i due istituti, introducendo il primo al fine di consentire che la pena di erogata non fosse in concreto espiata ed il secondo per cancellare definitivamente il precedente giudiziario sfavorevole.

Ne consegue che, nel caso in esame, l'Amministrazione non poteva che revocare la patente all'interessato, in ragione della natura vincolata dell'attività amministrativa ai sensi della vigente disciplina della materia.

Va, poi, aggiunto che, come osservato dall'Amministrazione resistente, ai sensi dell'articolo 21-octies, secondo comma,della legge n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere, comunque, diverso.

Ne consegue che risultano infondate tutte le censure mosse da parte ricorrente avverso l'atto impugnato, in quanto nella specie non risulta ipotizzabile un difetto (formale) di motivazione in ragione della natura vincolata del provvedimento, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto, come già indicato, essere diverso da quello in concreto adottato. Identica considerazione deve, ovviamente, svolgersi in relazione alla lamentata omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Per le considerazioni che precedono il presente ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:

1) rigetta il ricorso in epigrafe;

2) compensa fra le parti le spese del presente giudizio;;

3) ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio de 22 giugno 2005.

F.to Daniele Burzichelli       F.to Luigi Passanisi

Depositata in Segreteria il_22 agosto 2005   

                 Il segretario

                 Antonino Sgrò

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