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Le risposte alle tue domande sulle assicurazioni nautiche il blog di Carlo Lorenzi

Per iniziare

  Navigare è relax, vacanza, avventura, spensieratezza, ma è anche impegno, agonismo e competitività. Qualunque sia il Vs. stile di navigazione avete la necessità di contare su di una copertura assicurativa che vi permetta di affrontare qualsiasi imprevisto.    L'ASSICURAZIONE R.C. OBBLIGATORIA VERSO TERZI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:    La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti (massimali), le somme che, per capitale, interesse, e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali, di danni a cose e/o animali, involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nel contratto.  L'Assicurazione di R.C. "Obbligatoria" è la Legge 24/12/69 n. 990 per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e succ. mod.  La stessa Legge fissa i criteri per le ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI RISARCIMENTO: Se il conducente del natante non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni vigente. Se i natanti adibiti a scuola guida durante la guida dell'allievo sono sprovvisti di persona adibita a svolgere le funzioni di istruttore. Se i natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea" (D.M. 1911/1992 n.566) circolano senza osservanza delle disposizioni vigenti. Se, nel caso di assicurazione della Responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, o dalle indicazioni del Certificato, o Licenza di Navigazione.    LA POLIZZA CORPI    La Compagnia assicura l'imbarcazione descritta in Polizza nei limiti del valore assicurato per i seguenti rischi: Perdita Totale Incendio Totale Spese Recupero Relitto Spese Salvataggio e Assistenza Abbandono Atti Vandalici Furto Totale Furto Parziale Incendio Parziale Scoppio, Fulmine, Esplosione Eventi Naturali Pirateria Rapina Danni Navigazione (Incaglio, Urto, Collisione) Danni Parziali Eventi Socio-Politici Trasferimenti Terrestri Per quanto riguarda la Partecipazione a Regate Veliche, e per barche in locazione o noleggio, occorre una specifica pattuizione da evidenziare nel Contratto. Sono condizioni speciali che hanno una loro regolamentazione e prevedono costi diversi. È importante ricordare che non sono MAI risarcibili indumenti e oggetti di uso personale, valigie, borse, apparecchiature fotografiche e di ripresa, apparecchiature da pesca o da immersione, documenti, danaro, titoli di credito, gioielli e oggetti di materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antiquariato. Non sono inoltre MAI risarcibili i danni causati da comportamenti dolosi o con colpa grave del conducente del natante, e per innavigabilità, deficiente manutenzione, usura dell'unità da diporto. Nei casi di abbandono e perdita totale dell'imbarcazione è importante accertarsi che sia completamente inabile alla navigazione, e irreparabile sul posto. Dal risarcimento sarà dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati. In caso di sinistro l'assicurato deve: far pervenire alla compagnia assicuratrice la denuncia del sinistro (preceduta da telegramma o fax nei casi più gravi) entro tre giorni, o dal momento in cui sia possibile, con narrazione del fatto e delle conseguenze; prendere tutte le misure necessarie possibili per delimitare il danno; far successivamente pervenire alla società assicuratrice copia della Denuncia di "Avvenimento Straordinario" redatta subito all'Autorità Marittima del Porto più vicino rispetto a dove è successo il fatto (se all'estero, presso l'autorità consolare); nei casi di furto, rapina, pirateria, far pervenire copia della denuncia fatta presso l'Autorità Giudiziaria, o presso gli uffici di Polizia (se Vi trovate all'estero, al Vs. rientro dovrete rifare le denuncie alle autorità italiane e rispedirle in copia alla compagnia); Il risarcimento del danno avverrà dopo trenta giorni dalla presentazione di tutti i documenti giustificativi In caso di furto, rapina e pirateria: compreso il "certificato di chiusura inchiesta". In caso di perdita, o furto totale: compreso l'estratto del Registro di Iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono: il termine di trenta giorni decorre dal riconoscimento giudiziale o da parte della società assicuratrice della validità dell'abbandono. In caso di sinistro in cui le Autorità abbiano dato corso a procedimenti penali la Vs. assicurazione può attendere la chiusura dell'inchiesta per renderVi disponibile il risarcimento.    LA POLIZZA DI DIFESA LEGALE NELL’AMBITO DELLA NAUTICA  Per richiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria imbarcazione quando il responsabile del danno (la controparte) è assicurato sia in italia ma anche e soprattutto all’estero -e ciò avviene quando la controparte risiede all’estero- è consigliabile stipulare una polizza di difesa legale. Come si sa , incaricare un legale dall’Italia , estero su estero, comporta dei costi così elevati, che spesso conviene rinunciare. Con la Polizza di Difesa Legale si è in grado di incaricare un legale che esercita nel paese dove è residente la compagnia e la vs. controparte, senza nessuna altra spesa che il premio annuo. Il servizio viene prestato anche in caso di procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione a seguito di sinistro nautico, e per i casi in cui è necessario opporsi con il ricorso avverso il provvedimento di ritiro patente che dovesse essere preso dalle competenti autorità in conseguenza diretta ed esclusiva di evento legato alla circolazione nautica. Inoltre il servizio vale per le istanze al fine di ottenere il dissequestro dell’imbarcazione coinvolta in un incidente.
23 febbraio 2009 alle ore 13:21:12
modificato: 25 settembre 2010 alle ore 22:31:57
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