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Torna la tassa di stazionamento di Francesco L. (02/12/2011 21:05:31)

Notiziola fresca di TG, proprio di stasera.
Certo così avrei potuto fare anch'io il Professore Universitario e il Commissario Europeo.
Se da un lato una tassazione su barche finora esentasse poteva essere giusta, quella del ritorno della "tassa di stazionamento" è molto preoccupante perché, come sempre accade in italia, prenderà tutti e colpirà soprattutto gli armatori meno abbienti.
di Fulvio (02/12/2011 22:22:34)

Dipende da come sarà modulata.
Spero che non si vada a centimetri come negli anni ottanta, spero che qualcuno spieghi al legislatore che una barca di venticinque metri non vale, nè costa in mantenimento, il quadruplo di una da 6,14 metri ma qualcosina di più!
Ma soprattutto, spero che la tassa equamente commisurata valga per tutti, per ogni barca e nave da diporto effettivamente stazionante nelle italiche acque; che non si possa eludere per faccende di bandiera, di registrazioni o per altri pretestuosi motivi, ma che venga fatta sacrosantamente pagare al suo reale possessore e/o utilizzatore.
di Fulvio (02/12/2011 22:30:02)

Post scriptum: mi pare di ricordare che a un certo punto i natanti, o le barche fino a otto metri o più vecchie di un certo numero di anni (non ricordo bene) furono rese esenti dalla tassa di stazionamento; il mio Piviere (come i vostri) si ritrovò a suo tempo esente per uno di questi motivi.
Inoltre vi fu una sollevazione popolare da parte degli abitanti di Venezia e dintorni, che non avevano alcuna esenzione pur usando la barca per motivi ben diversi dal diporto... Forse anche per questo fu fatta l'esenzione di cui sopra.
di Fulvio (02/12/2011 22:30:07)

Post scriptum: mi pare di ricordare che a un certo punto i natanti, o le barche fino a otto metri o più vecchie di un certo numero di anni (non ricordo bene) furono rese esenti dalla tassa di stazionamento; il mio Piviere (come i vostri) si ritrovò a suo tempo esente per uno di questi motivi.
Inoltre vi fu una sollevazione popolare da parte degli abitanti di Venezia e dintorni, che non avevano alcuna esenzione pur usando la barca per motivi ben diversi dal diporto... Forse anche per questo fu fatta l'esenzione di cui sopra.
di Francesco L. (05/12/2011 08:49:27)

Speriamo che sia solo così:

5. Tasse sui beni di lusso
Vengono introdotte una tassa sullo stazionamento e il rimessaggio delle imbarcazioni superiori a 10 metri di lunghezza, una tassa di possesso sugli aerei ed elicotteri privati, un superbollo aggiuntivo sulle auto con potenza superiore ai 170 cavalli.
di Luigi (05/12/2011 15:04:11)

Un cristiano che abbia una barca a vela di 10 metri, magari degli anni '80, non è sertamente un nababbo! Cosi' si deprime ulteriormene il settore...

Luigi
di Francesco L. (05/12/2011 15:14:02)

Ecco il testo, ovviamente a noi non interessa, ma considerando i punti 4. e 5. può essere accettabile. Infatti facendo il conto su di un 14 metri di 10 anni di età la tassa è di circa 1000€. Non mi sembra un esagerazione, proporzionalmente non lo sarebbe anche se applicata a barche di dimensioni minori come le nostre:

3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato 10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista.
Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
di Francesco L. (08/12/2011 11:24:59)

La Gazzetta Ufficiale ha emesso il Decreto nel quale è stato eliminato il punto 5. relativo alla data di fabbricazione e ai relativi "sconti". La tassa quindi è più onerosa, ma se vado a considerare un barca di 14 metri questa risulta essere tra il 10 e il 20% di quello che chiedono per gli ormeggi.
Di questa tassa se ne fa un gran parlare ed eminenti figure del panorama velico-editoriale-affaristico, dal direttore di Bolina a Soldini fino a Ucina per intenderci, hanno pontificato asserendo che il decreto ucciderà la nautica e che molti andranno in Croazia, etc.
Vadano, speriamo, vedremo se così si abbasseranno i prezzi nei marina che mi auguro con tutto il cuore che comincino a fallire e asparire tutti gli squali che ci nuotano dentro.
di sandro (08/12/2011 12:57:48)

Concordo pienamente !!!!!!
di Luigi (08/12/2011 23:42:05)

Sono completamente in disaccordo!
L.


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