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Normativa Nautica - Dotazioni di sicurezza
MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO  DELLE IMBARCAZIONI NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

S P E C I E   D I   N A V I G A Z I O N E

(la “x” indica l’obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

         A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

 

Senza alcun limite

Entro 50 miglia

Entro 12 miglia

Entro  6 miglia

Entro  3 miglia

Entro  1 miglia

Entro  300 metri

Nei  fiumi ,  torrenti e  corsi d’acqua

zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)

x

x

           

apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)

x

 

 x  

         

cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)

x

x

x

x

x

x

 

x

salvagente anulare con cima

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

x (1)

boetta luminosa

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

       

boetta fumogena

x (3)

x (2)

x (2)

x (2)

x (1)

     

bussola e tabelle di deviazione (a)

x

x

x

         

orologio

x

x

           

barometro

x

x

           

binocolo

x

x

           

carte  nautiche  della zona in cui si effettua la navigazione

x

x

           

strumenti da carteggio

x

x

           

fuochi a  mano a luce rossa

x  (4)

x (3)

x (2)

x (2)

x (2)

     

razzi a paracadute a luce rossa

x  (4)

x (3)

x (2)

x (2)

       

cassetta di pronto soccorso  (b)

x

x

           

fanali regolamentari  (c)

x

x

x

x

x

     

apparecchi  di segnalazione sonora  (d)

x

x

x

x

x

     

strumento di radioposizionamento  (LORAN , GPS)  (e)

x

x

           

apparato VHF                           

x

x

x

         

riflettore radar                       

x

x

           

E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)

x

             

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento

x

x

x

x

x

x

   

Mezzi antincendio - estintori : come indicato  nella Tabella All. A)  annessa al  D.M. 21 gennaio 1994 n. 232  (e)

x

x

x

x

x

x

   

Note:

(a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.  (I periti compensatori  devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.)

(b) secondo la tabella  D allegata al  Decreto del Ministero della Sanità  n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali  regolamentari   possono essere  sostituiti con  una torcia di sicurezza a luce  bianca.

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente  dalla potenza del motore, devono avere  a  bordo  solo un  estintore.  Per le imbarcazioni, il  numero degli estintori e la capacità  estinguente  sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al  citato D.M. 232\1994 

 

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994  per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478

A) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata
Numero e capacità estinguente degli estintori

      P (KW)

In plancia o posto guida

In prossimità dell'apparato motore (1)
In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti

Fino a Fino a 18,418.4

     
da oltre 18,4 a 74
1 da 13 B
1 da 21 B
1 da 13 B
da oltre 74 a 147
1 da 13 B
2 da 13 B
1 da 13 B
da oltre 147 a 294
1 da 13 B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 13 B
da oltre 294 a 368
1 da 13 B
1 da 34 B e 1 da 21 B
1 da 13 B
oltre 368
1 da 13 B
2 da 34 B
1 da 13 B

 

B) natanti da diporto (1 estintore):

      Potenza totale installata P (KW)

Capacità estinguente portatile

Fino a 18,4

13 B

da oltre 18,4 a 74
21 B
da oltre 147
34 B

(1) Per i locali o vani dellÂ’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere:

per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;

per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.

Note:

·       Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dellÂ’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

·       La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che lÂ’estintore è idoneo a spegnere.

·       Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.

·       Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dellÂ’ex D.G. Navigazione  e Traffico Marittimo

·       Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).



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