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Normativa Nautica - Legge n.50/1971

Legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Norme sulla navigazione da diporto (1) (2)

(La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità; il testo ufficiale è solo quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 marzo 1971, n. 69)

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(1) Numerosi gli atti adottati per dare attuazione ai vari aspetti di questa legge.

Si segnalano, tra le altre, le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 settembre 1997, n. 196; Circ. 18 settembre 1997, n. 193;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 marzo 2000;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 66, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 65 del nuovo codice.

Le ultime modifiche di questa legge risalgono alla L. 8 luglio 2003, n. 172, recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161).

Ad oggi l’attuazione del nuovo codice mediante regolamenti non è stata completata.

Il contenuto degli articoli abrogati si riporta tra parentesi tonda.


Capo I - Disposizioni generali

1. (1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) «nave da diporto»: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

c) «imbarcazione da diporto»: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

d) «natante da diporto»: le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

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Capo II - Costruzione delle imbarcazioni da diporto

2. (Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa.

Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa).

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3. (I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto di stanza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli artt. 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.

I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

I maestri d'ascia possono costruire imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate, anche senza formale progetto, purché presentino, all'atto della dichiarazione di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture essenziali.

Il titolare della ditta costruttrice deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti).

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(3) Il regolamento di attuazione delle norme contenute nel presente comma è stato approvato con D.M. 15 ottobre 1997, n. 424.


4. (Questo articolo è stato prima modificato dall'art. 3, L. 6 marzo 1976, n. 51 e poi abrogato dall'art. 3, L. 26 aprile 1986, n. 193).


Capo III - Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto

5. (1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) per perdita effettiva o presunta;

b) per demolizione;

c) per trasferimento o vendita all'estero;

d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti).

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6. (L’articolo è stato abrogato dall'art. 5, L. 26 aprile 1986, n. 193)


7. (1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

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8. (1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni).

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(4) L’articolo, che ha subito numerosi rimaneggiamenti ad opera di leggi successive, è stato interessato da numerose norme di attuazione.

Sono rilevanti il D.M. 7 giugno 1972; con D.M. 3 giugno 1972 (Gazz. Uff. 3 novembre 1972, n. 286), con il quale sono stati approvati i modelli di autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto. Con D.M. 5 dicembre 1972 (Gazz. Uff. 2 marzo 1973, n. 57), è stato approvato il modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da diporto e con il D.M. 20 febbraio 1973 (Gazz. Uff. 16 aprile 1973, n. 99), è stato approvato il modello di licenza per navi da diporto. Successivamente, il D.M. 10 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1974, n. 44), poi modificato dal D.M. 1° luglio 1983 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1983, n. 340), ha approvato i modelli del certificato d'uso del motore, della licenza di abilitazione alla navigazione e della patente di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro venti miglia dalla costa ed ha disposto l'abrogazione del D.M. 10 ottobre 1972, del D.M. 5 dicembre 1972 e del D.M. 6 maggio 1972.

Il nuovo modello di licenza di navigazione è stato approvato con D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1999, n. 22). Il nuovo modello del certificato per l'uso del motore di unità da diporto è stato approvato con D.Dirett. 13 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2003, n. 46) che ha modificato il citato D.M. 1° luglio 1983.


9. (1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici).

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10. (Articolo abrogato dall'art. 9, L. 26 aprile 1986, n. 193).


11. (Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.

Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile).

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12. (1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

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13. (1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario).

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14. (In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.

Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette).

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(5) Sulla tematica di cui al comma 1 di questo articolo si può vedere quanto disposto dall'art. 11, D.M. 5 ottobre 1999, n. 478.


15. (Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo.

Il certificato per l'uso del motore rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile).

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(14) Con il D.M. 10 ottobre 1972 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1972, n. 284), è stato approvato il modello di certificato d'uso del motore per le imbarcazioni da diporto (ma vedi la successiva evoluzione normativa riassunta in nota 4).


16. (Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità).

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17. (Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.

Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi).

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Capo IV - Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto

18. (Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20, nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici).

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19. (Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto qualunque ne sia la potenza.

Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto).

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20. (Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

b) imbarcazione a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;

c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.

Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita abilitazione.

L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione, a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla vela e al motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti).

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(6) I programmi degli esami prevista da questo articolo sono stati approvati con il D.M. 3 giugno 1972 ed il D.M. 3 giugno 1972.

Inoltre, con D.M. 6 maggio 1972 (Gazz. Uff. 2 novembre 1972, n. 285), è stato approvato il modello per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione entro 20 miglia dalla costa e per la condotta dei motori, con D.M. 27 aprile 1972 (Gazz. Uff. 6 novembre 1972, n. 287), è stato approvato il modello di patente per l'abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione oltre le venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

E’ utile anche l’esame del D.M. 6 giugno 1973. Successivamente, il D.M. 17 novembre 1973 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1973, n. 319), ha approvato nuovi modelli di patente di abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa e di licenza di abilitazione alla navigazione delle navi da diporto. Contestualmente il citato D.M. ha abrogato i precedenti D.M. 27 aprile 1972 e D.M. 20 febbraio 1973. Con altro D.M. 20 novembre 1973 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1973, n. 318), è stato approvato il modello di patente di abilitazione al comando delle navi da diporto. Il nuovo modello di licenza di navigazione è stato approvato con D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1999, n. 22). Con D.Dirett. 8 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2004, n. 253), modificato dal D.Dirett. 12 settembre 2005 (Gazz. Uff. 20 settembre 2005, n. 219), è stato approvato il modello di patente di abilitazione al comando di unità da diporto, realizzato in versione bilingue italiano-tedesco.


21. (I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.

Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d), nonché quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 nonché per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto).

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22. (Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), e d) dell'articolo 20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio.

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.

Le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti).

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23. (Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando delle navi da diporto).

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24. (Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente tale limite, nonché coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla L. 17 luglio 1942, n. 907, dalla L. 22 ottobre 1954, n. 1041, nonché dal D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella L. 25 luglio 1956, n. 786).

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25. (Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.

I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanità).

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26. (L'esercizio dell'attività professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 è sottoposto al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze).

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27. (Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.

Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto).

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28. (Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo 20.

Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25).

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29. (Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per anni cinque.

Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando).

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30. (La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25).

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31. (Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni, e in casi particolarmente gravi, la revoca. In tali ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Il giudice può, altresì, disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale, o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

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32. (La patente è sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione.

L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente.

La sospensione della patente disposta nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.

La patente può infine essere sospesa in uno dei seguenti casi:

a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione;

c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;

d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.

La durata della sospensione della patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma precedente.

Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro competente.

I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente).

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Capo V - Comandante ed equipaggio dell'imbarcazione e della nave da diporto

33. (1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri).

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34. (Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona).

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35. (1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età).

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36. (Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione).

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37. (1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al D.M. 20 marzo 1973 del Ministro per la marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento).

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(7) Con D.M. 20 marzo 1973 (Gazz. Uff. 24 maggio 1973, n. 134), è stato approvato il modello di documento per l'annotazione dei membri dell'equipaggio di imbarcazioni e navi da diporto.


38. (Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'art. 5, entro i limiti della abilitazione medesima.

Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini).

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Capo VI - Disposizioni penali

39. (1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima).

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40. (Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'art. 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile competente per l'accertata infrazione.

Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.

Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato).

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Capo VII - Regime tributario

41. (Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

190-bis. - Abilitazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto alla navigazione:

a) con licenza:

1) per imbarcazioni da diporto, tassa dovuta lire 3.000;

2) per navi da diporto, tassa dovuta lire 20.000;

b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:

per imbarcazioni e navi da diporto, tassa dovuta lire 2.500.

190-ter. - Certificato di collaudo di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500).

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42. (Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:

195.5 - Rilascio e vidimazione di patenti:

a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto:

tassa di rilascio lire 5.000;

b) per il comando di navi da diporto:

tassa di rilascio lire 10.000;

tassa di vidimazione lire 3.000.

Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 14 e 15 del numero d'ordine 212 della tab. A allegata al T.U. di cui all'articolo precedente).

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43. (Questo articolo ha sostituito l'art. 52, L. 29 febbraio 1963, n. 82).


44. (Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.

Le modalità di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella L. 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella L. 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.

Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro italiano navale.

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(8) Con il D.M. 20 giugno 1989 (Gazz. Uff. 7 settembre 1989, n. 209) sono state approvate le tariffe del Registro italiano navale per operazioni da effettuarsi su unità da diporto.


Capo VIII - Disposizioni complementari

45. (Articolo abrogato dall'art. 24, L. 26 aprile 1986, n. 193).


46. (Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione.

Ai natanti da diporto indicati all'articolo 13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232 a 375 del codice della navigazione).

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47. (La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.

Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'articolo 2947 dello stesso codice).

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48. (Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario).

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.

La disposizione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali).

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49. (1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti).

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Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

50. (Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'art. 213 del c. nav. può conseguire l'abilitazione prevista dalla lett. b) dell'art. 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge.

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima.

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16, >R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 25 miglia dalla costa, purché presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'art. 20, punto d) della presente legge.

L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale).

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51. (L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'articolo 20).

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52. (Articolo abrogato dall'art. 16, L. 5 maggio 1989, n. 171).


53. (Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva di ogni altra tassa od imposta).

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54. (1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge).

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54-bis. (1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta).

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55. (Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima).

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Tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto


                                                        Tassa  
 1. - Visite  di accertamento e stazzatura imbarca-            
      zioni  di  tipo  non omologato  e rilascio di            
      certificazioni di collaudo  e di stazza . . .   L.  30.000
 2. - Visite di accertamento  e stazzatura  navi di            
      tipo  non omologato e rilascio  di certifica-            
      zioni di collaudo e  di stazza. . . . . . . .   »   60.000
 3. - Stazzatura  o  ristazzatura   imbarcazioni  e            
      navi e rilascio  certificazioni . . . . . . .   »    5.000
 4. - Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni   »    5.000
 5. - Visite periodiche ed  occasionali navi. . . .   »   15.000
 6. - Omologazione  prototipi  navi ed imbarcazioni            
      e rilascio certificati  di omologazione . . .   »  100.000
 7. - Rilascio  licenze . . . . . . . . . . . . . .   »    2.000
 8. - Aggiornamento  licenze. . . . . . . . . . . .   »    5.000
 9. - Omologazione  prototipi   motori  e  rilascio            
      certificato di  omologazione. . . . . . . . .   »  100.000
10. - Collaudo di motore  non omologato . . . . . .   »   20.000
11. - Rilascio certificato  d'uso di motori . . . .   »    2.000
12. - Aggiornamento certificato  d'uso di motore. .   »    5.000
13. - Esami per il conseguimento  dell'abilitazione            
      al comando  ed alla condotta  di imbarcazioni   »    5.000
14. - Esami per il conseguimento  dell'abilitazione            
      al comando  di navi . . . . . . . . . . . . .   »   30.000
15. - Esami per il  conseguimento dell'abilitazione            
      alla condotta  di motori. . . . . . . . . . .   »   10.000
16. - Iscrizione  nei  registri  di  imbarcazioni e            
      navi (per dichiarazione di costruzione, prima            
      iscrizione,  trasferimento) . . . . . . . . .   »    2.000
17. - Rinnovo  licenze. . . . . . . . . . . . . . .   »    2.000
18. - Trascrizione  nei  registri  di atti relativi            
      alla proprietà e di  altri atti e domande per            
      i quali occorre  la  trascrizione; iscrizione            
      o   cancellazione   di   ipoteche;   rilascio            
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