Legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Norme sulla navigazione da diporto
(1) (2)
(La presente pubblicazione non ha
carattere di ufficialità ; il testo ufficiale è solo quello pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Pubblicata nella Gazz.
Uff. 18 marzo 1971, n. 69)
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(1)
Numerosi gli atti adottati per dare attuazione ai vari aspetti di questa legge.
Si segnalano, tra le altre, le seguenti
circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza
sociale): Circ. 23 settembre 1997, n. 196; Circ. 18 settembre 1997, n. 193;
- Ministero dei trasporti e della
navigazione: Circ. 24 marzo 2000;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 66, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui allÂ’art. 65 del nuovo codice.
Le ultime modifiche di questa legge
risalgono alla L. 8 luglio 2003, n. 172, recante Disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
(pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161).
Ad oggi lÂ’attuazione del nuovo codice
mediante regolamenti non è stata completata.
Il contenuto degli articoli abrogati
si riporta tra parentesi tonda.
Capo I - Disposizioni generali
1. (1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. È navigazione da diporto quella
effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge
le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo
e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) «nave da diporto»: ogni unità con scafo di lunghezza superiore
a 24 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) «imbarcazione da diporto»: ogni unità con scafo di lunghezza
da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) «natante da diporto»: le unità individuate ai sensi dell'articolo
13 della presente legge.
4. Le unità da diporto possono essere
utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento
della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge,
per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita
dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive
ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore,
ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
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Capo II - Costruzione delle imbarcazioni
da diporto
2. (Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore
alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di
costruzione è facoltativa.
Per le unità da diporto aventi uno
scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione
è facoltativa).
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3. (I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto
di stanza lorda superiore alle cinque tonnellate devono essere firmati da
persona abilitata alla progettazione delle costruzioni navali, a norma degli
artt. 277 e 278 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni. Ai fini dell'applicazione dei suddetti articoli le costruzioni
con materiali tecnologicamente avanzati sono equiparate alle costruzioni metalliche.
I progetti per la costruzione di
imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano
conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalitÃ
e il programma stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, e che siano iscritti nel
registro di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto
del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro
dei trasporti.
I maestri d'ascia possono costruire
imbarcazioni da diporto in legno di stazza lorda superiore alle cinque tonnellate,
anche senza formale progetto, purché presentino, all'atto della dichiarazione
di costruzione, un disegno schematico contenente i dimensionamenti delle strutture
essenziali.
Il titolare della ditta costruttrice
deve indicare un responsabile delle costruzioni che sia in possesso dei requisiti
previsti dai commi primo e secondo per le relative progettazioni o sia riconosciuto
esperto dalla competente autorità marittima o della navigazione interna, sulla
base dei requisiti stabiliti con decreto emanato dal Ministro della marina
mercantile di concerto con il Ministro dei trasporti).
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(3) Il regolamento di attuazione
delle norme contenute nel presente comma è stato approvato con D.M. 15 ottobre 1997, n. 424.
4. (Questo articolo è stato prima modificato
dall'art. 3, L. 6 marzo 1976, n. 51 e poi abrogato dall'art.
3, L. 26 aprile 1986, n. 193).
Capo III - Iscrizione ed abilitazione
alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto
5. (1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri
tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché
dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per
i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle
capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti
dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie
di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio
su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri
di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di
iscrizione delle unità da diporto.
3. Prima di mettere in servizio
una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero
di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei
registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti
adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le
generalità , l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione
tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità ;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte
dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio
dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietÃ
di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione
del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura
entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente
all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il
certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione
del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di
proprietà , l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il
certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati
e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando
il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c)
del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio
l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico,
l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda
all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare
o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione
alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto può chiedere la
cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma
1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella
dei natanti).
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6. (L’articolo è stato abrogato dall'art. 5, L. 26 aprile 1986, n. 193)
7. (1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere
o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro
di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo
presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle
forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante,
che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione
interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata
ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della
società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina
a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi
del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti
all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare
un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autoritÃ
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni
relative all'unità iscritta.
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8. (1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri
di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano
la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione
in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità .
2. Alle imbarcazioni da diporto,
gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto
dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo
9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche
di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore
o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché
il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato
di navigabilità .
3. I documenti di navigazione rilasciati
dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne;
quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi
anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste
per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque
marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa
nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria
di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde
di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria
di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde
di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria
di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette,
con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni).
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(4) LÂ’articolo, che ha subito numerosi
rimaneggiamenti ad opera di leggi successive, è stato interessato da numerose
norme di attuazione.
Sono rilevanti il D.M. 7 giugno 1972; con D.M. 3 giugno 1972 (Gazz.
Uff. 3 novembre 1972, n. 286), con il quale sono
stati approvati i modelli di autorizzazione per la navigazione temporanea
di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto.
Con D.M. 5 dicembre 1972 (Gazz.
Uff. 2 marzo 1973, n. 57), è stato approvato il
modello di licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni da
diporto e con il D.M. 20 febbraio 1973 (Gazz.
Uff. 16 aprile 1973, n. 99), è stato approvato il
modello di licenza per navi da diporto. Successivamente, il D.M. 10 gennaio 1974 (Gazz.
Uff. 16 febbraio 1974, n. 44), poi modificato dal
D.M. 1° luglio 1983 (Gazz.
Uff. 13 dicembre 1983, n. 340), ha approvato i modelli
del certificato d'uso del motore, della licenza di abilitazione alla navigazione
e della patente di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto per
la navigazione entro venti miglia dalla costa ed ha disposto l'abrogazione
del D.M. 10 ottobre 1972, del D.M. 5 dicembre 1972 e del D.M. 6 maggio 1972.
Il nuovo modello di licenza di navigazione
è stato approvato con D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz.
Uff. 28 gennaio 1999, n. 22). Il nuovo modello del
certificato per l'uso del motore di unità da diporto è stato approvato con
D.Dirett. 13 febbraio 2003 (Gazz.
Uff. 25 febbraio 2003, n. 46) che ha modificato
il citato D.M. 1° luglio 1983.
9. (1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi
ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione,
oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivitÃ
di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono
riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali dell'unità , il nome del proprietario, il nome dell'unità , se richiesto,
l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre
annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli
altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata
chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono
rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione
ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli
altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in
originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello
Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione
dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra
porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato
di sicurezza dell'unità sia in corso di validità .
5. Per lo svolgimento delle procedure
amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente
ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici).
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10. (Articolo abrogato
dall'art. 9, L. 26 aprile 1986, n. 193).
11. (Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri
di cui all'art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono
contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo
numero progressivo di iscrizione.
Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere
l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente
da ogni altro già registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio
della motorizzazione civile).
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12. (1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni
da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti
di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste
dal regolamento di cui al D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 del Ministro dei trasporti
e della navigazione.
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13. (1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore
a 10 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera
b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo
dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione
di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle
imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono
navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli
denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò,
tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un
miglio dalla costa, nonché degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati
con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna;
per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste
la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente
la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la
navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione
da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la
navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione
con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneitÃ
rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura
CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione
di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto
finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi
turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalitÃ
della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario).
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14. (In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente
comunicate alle autorità competenti, organizzate dalla Lega navale italiana,
dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e
dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di
cui all'articolo 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a
parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
Le stesse deroghe sono estese anche
alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti
ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali è
necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.
Nel corso degli stessi, deve essere
tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validitÃ
non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito
territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata
ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
Nelle manifestazioni sportive e
negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione
dell'attività sportiva della Lega e delle Federazioni suddette).
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(5)
Sulla tematica di cui al comma 1 di questo articolo si può vedere quanto disposto
dall'art. 11, D.M. 5 ottobre 1999, n. 478.
15. (Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare
sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di
cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono
indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo.
Il certificato per l'uso del motore
rilasciato dal capo del circondario marittimo è valido anche per le acque
interne, e quello rilasciato dalla direzione compartimentale della motorizzazione
civile è valido anche per le acque marittime; esso è conforme al modello approvato
con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile).
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(14)
Con il D.M. 10 ottobre 1972 (Gazz.
Uff. 31 ottobre 1972, n. 284), è stato approvato
il modello di certificato d'uso del motore per le imbarcazioni da diporto
(ma vedi la successiva evoluzione normativa riassunta in nota 4).
16. (Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed
alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo
o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti
delle rispettive competenze stabilite dall'articolo 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa
o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come
documento di bordo.
L'unità da diporto che fruisce di
tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona
che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione
medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di
quella determinata unità ).
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17. (Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento
di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso,
possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei
limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione.
Il periodo di validità della licenza
provvisoria non può essere superiore a sei mesi).
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Capo IV - Comando e condotta di
natanti, imbarcazioni e navi da diporto
18. (Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore
a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000
cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo,
o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro
bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque
con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso
di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.
Salvo quanto è disposto dal successivo
articolo 20, nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli
altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore
a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli
che navigano entro un miglio dalla costa;
b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti
a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato
installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo
comma del presente articolo;
c) anni 18
in occasione di competizioni motonautiche.
Per la partecipazione all'attivitÃ
di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle
federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo
svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto
la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al
terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole
federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici).
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19. (Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si
possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi
caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi
da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.
Coloro che sono in possesso di un
titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per
la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da
diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile,
emanato di concerto con il Ministro dei trasporti.
Coloro che sono in possesso di un
titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna
o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni
da diporto qualunque ne sia la potenza.
Coloro che sono in possesso almeno
del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre
motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto).
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20. (Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della
presente legge, le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono
rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per
la navigazione entro sei miglia dalla costa;
b) imbarcazione a vela con o senza motore ausiliario per
la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza
superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione
entro sei miglia dalla costa;
d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite
dalla costa.
Per il comando e la condotta di
natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe
a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonché
per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore
aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono
le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni
a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro
6 miglia di distanza dalla costa.
Per il comando e la condotta di
motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni
sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per
le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite.
Per il comando delle navi da diporto
e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto è prevista apposita
abilitazione.
L'abilitazione per il comando delle
imbarcazioni a vela e quella per il comando di imbarcazioni a motore possono
essere conseguite, congiuntamente, qualora riguardino lo stesso tipo di navigazione,
a seguito di un solo esame sostenuto sulla base dei programmi relativi alla
vela e al motore.
La composizione delle commissioni,
nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento
delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente
articolo sono stabiliti dal Ministro della marina mercantile.
I programmi e le modalità di svolgimento
degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere
a) e c) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro
della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti).
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(6) I programmi degli esami prevista
da questo articolo sono stati approvati con il D.M. 3 giugno 1972 ed il D.M. 3 giugno 1972.
Inoltre, con D.M. 6 maggio 1972 (Gazz.
Uff. 2 novembre 1972, n. 285), è stato approvato
il modello per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione entro
20 miglia dalla costa e per la condotta dei
motori, con D.M. 27 aprile 1972 (Gazz.
Uff. 6 novembre 1972, n. 287), è stato approvato
il modello di patente per l'abilitazione al comando delle imbarcazioni da
diporto in navigazione oltre le venti miglia dalla costa e per la condotta
dei motori.
EÂ’ utile anche lÂ’esame del D.M. 6 giugno 1973. Successivamente, il D.M. 17 novembre 1973 (Gazz.
Uff. 12 dicembre 1973, n. 319), ha approvato nuovi
modelli di patente di abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni
da diporto in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa e di licenza di abilitazione
alla navigazione delle navi da diporto. Contestualmente il citato D.M. ha
abrogato i precedenti D.M. 27 aprile 1972 e D.M. 20 febbraio 1973. Con altro D.M. 20 novembre 1973 (Gazz.
Uff. 11 dicembre 1973, n. 318), è stato approvato
il modello di patente di abilitazione al comando delle navi da diporto. Il
nuovo modello di licenza di navigazione è stato approvato con D.M. 16 dicembre 1998 (Gazz.
Uff. 28 gennaio 1999, n. 22). Con D.Dirett. 8 ottobre 2004 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 253), modificato dal D.Dirett. 12 settembre 2005 (Gazz.
Uff. 20 settembre 2005, n. 219), è stato approvato
il modello di patente di abilitazione al comando di unità da diporto, realizzato
in versione bilingue italiano-tedesco.
21. (I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta
di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.
Le patenti per il comando e la condotta
delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 sono rilasciate
dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre
autorità marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni compartimentali
della motorizzazione civile.
Le patenti per il comando e la condotta
delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d), nonché quella per il comando
delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici
circondariali marittimi.
Le patenti sono conformi ai modelli
approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con
il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta
delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'articolo 20 nonché per
la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile
per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e
d) dell'articolo 20 e per il comando delle navi da diporto).
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22. (Gli esami per conseguire la patente per il comando e la
condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), e d) dell'articolo
20, nonché le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo
sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo
di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano
superiore di lungo corso della marina mercantile, in servizio o in pensione
o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario
del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero
dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque, in qualità di membro,
un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale
della motorizzazione civile competente per territorio.
Gli enti e le associazioni nautiche
a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti
nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente
comma, per i soci che hanno frequentato il relativo corso, siano svolti presso
la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o dell'associazione
è chiamato a far parte della commissione, in qualità di membro.
Le modalità per lo svolgimento degli
esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento
dell'istanza di cui al precedente comma, nonché per il rilascio delle patenti,
sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di
concerto con il Ministro dei trasporti).
------------------------
23. (Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle
abilitazioni di cui all'articolo 20 gli interessati devono aver compiuto gli
anni 18 per l'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da
diporto ed alla condotta del motore, e gli anni 24 per l'abilitazione al comando
delle navi da diporto).
------------------------
24. (Non sono ammessi agli esami per le abilitazioni di cui
all'art. 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro
che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle
misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Non sono, inoltre, ammessi agli
esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 coloro che abbiano riportato
condanna superiore ad anni 5 di reclusione o più condanne che superino complessivamente
tale limite, nonché coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti
previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati
previsti dalla L. 17 luglio 1942, n. 907, dalla L. 22 ottobre 1954, n. 1041, nonché dal D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni,
nella L. 25 luglio 1956, n. 786).
------------------------
25. (Non sono ammessi agli esami di cui al precedente articolo
20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche
che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui
si riferisce l'esame.
I relativi accertamenti sono effettuati
nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto
con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la
sanità ).
------------------------
26. (L'esercizio dell'attività professionale di istruttore
per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'articolo 20 è sottoposto
al controllo delle autorità marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile, secondo le rispettive competenze).
------------------------
27. (Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante
ad una delle abilitazioni di cui all'articolo 20 deve trovarsi, in funzione
di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella
che l'interessato aspira a conseguire.
Per poter partecipare alle istruzioni
pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'articolo 25.
Nel corso delle istruzioni pratiche
il comando o la condotta della imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni
caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilità ad ogni effetto).
------------------------
28. (Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina
militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attivitÃ
di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'articolo
20.
Gli ufficiali e i sottufficiali
delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati
al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare,
in attività di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni
di cui all'articolo 20.
Le stesse abilitazioni possono essere
conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza
in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma
dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione
al comando di unità navale.
La facoltà di cui ai precedenti
commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali
degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente
personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio
purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli
24 e 25).
------------------------
29. (Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti,
dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validitÃ
di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano
rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno
di età , sono valide per anni cinque.
Chiunque assume il comando o la
condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta,
è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma,
della presente legge.
Il Ministro dei trasporti e della
navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle
patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie
di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono,
all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.
Con gli stessi decreti saranno disciplinate
le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla
persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti,
nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando).
------------------------
30. (La patente è revocata se l'abilitato non è più idoneo
per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli
articoli 24 e 25).
------------------------
31. (Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo
o di lesioni colpose gravissime, derivanti dalla violazione delle norme sul
comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei
motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente
fino a tre anni, e in casi particolarmente gravi, la revoca. In tali ipotesi
non può essere rilasciata una nuova patente.
Il giudice può, altresì, disporre
la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna
alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro
la incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale,
o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.
------------------------
32. (La patente è sospesa dalla competente autorità marittima
o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico
dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose
derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni
o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumità pubblica di cui al
titolo VI del libro II del codice penale o per i reati di cui alla parte III
del codice della navigazione.
L'inizio e l'esito del procedimento
penale sono comunicati dall'autorità giudiziaria a quella che ha proceduto
al rilascio della patente.
La sospensione della patente disposta
nella ipotesi indicata al primo comma può essere revocata dal giudice nel
corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno
gli indizi a carico dell'imputato.
La patente può infine essere sospesa
in uno dei seguenti casi:
a) assunzione del comando o della condotta di imbarcazione
o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze
inebrianti o stupefacenti;
b) condanna, per tre volte, per ubriachezza od abuso di sostanze
stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge
o a quelle che regolano la navigazione;
c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia
tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
d) per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto.
La durata della sospensione della
patente non può superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere
a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma
precedente.
Contro i provvedimenti di sospensione
di cui al quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Ministro
competente.
I provvedimenti di sospensione sono
annotati sulla patente).
------------------------
Capo V - Comandante ed equipaggio
dell'imbarcazione e della nave da diporto
33. (1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autoritÃ
che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo
delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione
tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità .
2. Per i natanti da diporto il numero
massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del
costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato
II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e
successive modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato
di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo
13 del regolamento di cui al D.M. 5 ottobre 1999, n. 478 del Ministro dei trasporti
e della navigazione.
3. È responsabilità del comandante
o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la
presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio
necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche
in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti
sicuri).
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34. (Quando, a giudizio dell'autorità marittima o della motorizzazione
civile, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della
imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente
assunti da una sola persona).
------------------------
35. (1. A giudizio del comandante o del conduttore,
i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche
dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno
di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi
da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente
di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo,
di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle
navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età ).
------------------------
36. (Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello
della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di
navi da diporto avvalendosi di una delle abilitazioni previste dall'articolo
20, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali
previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione).
------------------------
37. (1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda
imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole
della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere
all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello
di cui al D.M. 20 marzo 1973 del Ministro per la marina
mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973,
ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e
per gli altri dati indicati nello stesso documento).
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(7)
Con D.M. 20 marzo 1973 (Gazz.
Uff. 24 maggio 1973, n. 134), è stato approvato
il modello di documento per l'annotazione dei membri dell'equipaggio di imbarcazioni
e navi da diporto.
38. (Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero,
muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente
dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare
o condurre, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte
nei registri di cui all'art. 5, entro i limiti della abilitazione medesima.
Il titolo o documento di cui al
comma precedente deve essere tenuto a bordo.
Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo
del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano
una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità , da cui risulti che la
legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli
di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini).
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Capo VI - Disposizioni penali
39. (1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066
euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione
perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il
comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207
euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca
violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di
una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento
o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia
di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne,
ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento
in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso
con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà .
4. Chiunque, al di fuori dei casi
previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge
o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente
legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma
1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per
trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla
licenza di navigazione medesima).
------------------------
40. (Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare
la sola pena dell'ammenda prevista dall'art. 39, prima che il decreto di condanna
sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura
del dibattito innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore,
qualora non sia recidivo, può presentare domanda di oblazione al comandante
del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile competente
per l'accertata infrazione.
Il comandante del porto o il direttore
compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione,
richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria
e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita
dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione
e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere
eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione.
Il provvedimento del comandante
del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile è notificato
o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale,
il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.
Il pagamento della somma stabilita
per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto,
estingue il reato).
------------------------
Capo VII - Regime tributario
41. (Al numero d'ordine 190 (n. 83) della tabella A allegata
al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni amministrative
approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunti i
seguenti numeri d'ordine:
190-bis. - Abilitazione delle imbarcazioni
e delle navi da diporto alla navigazione:
a) con licenza:
1) per imbarcazioni da diporto,
tassa dovuta lire 3.000;
2) per navi da diporto, tassa dovuta
lire 20.000;
b) con autorizzazione temporanea o licenza provvisoria:
per imbarcazioni e navi da diporto,
tassa dovuta lire 2.500.
190-ter. - Certificato di collaudo
di motori amovibili, tassa dovuta lire 1.500).
------------------------
42. (Il numero d'ordine 195 (n. 5) della tabella A allegata
al testo unico di cui all'articolo precedente è sostituito dal seguente:
195.5 - Rilascio e vidimazione di
patenti:
a) per il comando o la condotta di imbarcazioni da diporto:
tassa di rilascio lire 5.000;
b) per il comando di navi da diporto:
tassa di rilascio lire 10.000;
tassa di vidimazione lire 3.000.
Sono abrogate le disposizioni di
cui ai numeri 14 e 15 del numero d'ordine 212 della tab. A allegata al T.U.
di cui all'articolo precedente).
------------------------
43. (Questo articolo ha sostituito l'art. 52, L. 29 febbraio 1963, n. 82).
44. (Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi
competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi
previsti nella tabella annessa alla presente legge.
Le modalità di pagamento e riscossione
dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal
regolamento di attuazione della presente legge.
I diritti ed i compensi previsti
dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella
L. 26 settembre 1954, n. 869, per la navigazione
marittima, e dalla tabella VI/A, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella
L. 16 febbraio 1967, n. 14, per la navigazione interna,
non si applicano in materia di navigazione da diporto.
Per le operazioni che richiedono
l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe
per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della
marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni
previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti
sono ridotti della metà se è richiesto l'intervento del Registro italiano
navale.
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(8) Con il D.M. 20 giugno 1989 (Gazz.
Uff. 7 settembre 1989, n. 209) sono state approvate
le tariffe del Registro italiano navale per operazioni da effettuarsi su unitÃ
da diporto.
Capo VIII - Disposizioni complementari
45. (Articolo abrogato dall'art. 24, L. 26 aprile 1986, n. 193).
46. (Alle imbarcazioni da diporto non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 274, 275, 276 e 277 del codice della navigazione.
Ai natanti da diporto indicati all'articolo
13 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 232
a 375 del codice della navigazione).
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47. (La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione
delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente
legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile.
Si applica la prescrizione stabilita
dal secondo comma dell'articolo 2947 dello stesso codice).
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48. (Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3,
della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate
di motore ausiliario).
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unitÃ
alla quale vengono applicati.
La disposizione dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori
muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali).
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49. (1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un
impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche
secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo
di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore
alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di
essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF),
anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti
installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle
ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia
una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente
ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle
norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico
europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti
al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza
di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente
e corredata della dichiarazione di conformità , è presentata all'ufficio di
iscrizione dell'unità , che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione
per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio
resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione
dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della
licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei
natanti, corredata della dichiarazione di conformità , è presentata all'ispettorato
regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria
residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di
chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato
viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti
installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza
pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una
società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di
apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere
disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata
all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalitÃ
dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di
emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata
per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato
ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre,
quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione,
ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori
e gli utenti).
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Capo IX - Disposizioni transitorie
e finali
50. (Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle
navi indicate all'art. 213 del c. nav. può conseguire l'abilitazione prevista
dalla lett. b) dell'art. 20 della presente legge senza sostenere gli esami
prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti
dalla presente legge.
Chi ha conseguito l'abilitazione
di cui all'articolo 16 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, può conseguire l'abilitazione
a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore
alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli
esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti
personali previsti da quest'ultima.
Chi ha conseguito l'abilitazione
di cui all'art. 16, >R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni
da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione
oltre le 25 miglia dalla costa, purché presenti alla capitaneria di porto
nella cui giurisdizione risiede domanda intesa a sostenere l'esame previsto
dall'art. 20, punto d) della presente legge.
L'esame, fermi restando i prescritti
requisiti personali deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale).
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51. (L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del
R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua
validità ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore,
dall'esame previsto dall'articolo 20).
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52. (Articolo abrogato dall'art. 16, L. 5 maggio 1989, n. 171).
53. (Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente
legge l'importazione dall'estero di imbarcazioni e navi da diporto battenti
bandiera straniera da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge
medesima è consentita, in deroga alle norme vigenti, franco valuta e previo
pagamento di una tassa fissa pari all'1 per cento del valore corrente, sostitutiva
di ogni altra tassa od imposta).
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54. (1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro
il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge).
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54-bis. (1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da
diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione
della documentazione prescritta).
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55. (Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le disposizioni contrarie ed incompatibili con la medesima).
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Tabella dei tributi per le prestazioni
ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto
                                                       Tassa Â
 1. - Visite di accertamento e stazzatura imbarca-           Â
     zioni di tipo non omologato e rilascio
di           Â
     certificazioni di collaudo e di stazza . . .  L.Â
30.000
 2. - Visite di accertamento e stazzatura navi di           Â
     tipo non omologato e rilascio di certifica-           Â
     zioni di collaudo e di stazza. . . . . .
. .  »  60.000
 3. - Stazzatura o ristazzatura  imbarcazioni e           Â
     navi e rilascio certificazioni . . . . . . .  »   5.000
 4. - Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni  »   5.000
 5. - Visite periodiche ed occasionali navi. . . .  »  15.000
 6. - Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni           Â
     e rilascio certificati di omologazione . . .  » 100.000
 7. - Rilascio licenze . . . . . . . . . . . . . .  »   2.000
 8. - Aggiornamento licenze. . . . . . . . . . . .  »   5.000
 9. - Omologazione prototipi  motori e rilascio           Â
     certificato di omologazione. . . . . . . . .  » 100.000
10. - Collaudo di motore non omologato . . . . . .  »  20.000
11. - Rilascio certificato d'uso di motori . . . .  »   2.000
12. - Aggiornamento certificato d'uso di motore. .  »   5.000
13. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione           Â
     al comando ed alla condotta di imbarcazioni  »   5.000
14. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione           Â
     al comando di navi . . . . . . . . . . . . .  »  30.000
15. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione           Â
     alla condotta di motori. . . . . . . . . . .  »  10.000
16. - Iscrizione nei registri di imbarcazioni e           Â
     navi (per dichiarazione di costruzione, prima           Â
     iscrizione, trasferimento) . . . . . . . . .  »   2.000
17. - Rinnovo licenze. . . . . . . . . . . . . . .  »   2.000
18. - Trascrizione nei registri di atti relativi           Â
     alla proprietà e di altri atti e domande per           Â
     i quali occorre la trascrizione; iscrizione           Â
     o  cancellazione  di  ipoteche;  rilascio           Â
     estratto matricolare o copia di un documento  »   2.000
19. - Rilascio di un duplicato . . . . . . . . . .  »   2.000
20. - Autorizzazione per la navigazione temporanea           Â
     di prova e licenza provvisoria di navigazione  »   2.000
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