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Normativa Nautica - Circolare Ag. Entrate, 2/8/2001 n. 76/E

Circolare Agenzia delle Entrate, 2 agosto 2001 n. 76/E

Oggetto:

IVA  -  Prestazioni   di locazione  (compresa la  locazione finanziaria),

noleggio  e  simili  di unita'  da diporto  utilizzate fuori  dalle acque

territoriali.

Sintesi:

La circolare   fornisce  chiarimenti in   merito   al   corretto   trattamento

tributario, ai   fini   IVA,   relativamente  alle  prestazioni  di  locazione

(compresa la  locazione  finanziaria),  noleggio e simili di unita' da diporto

utilizzate fuori  dalle  acque  territoriali,  alla  luce  delle  disposizioni

introdotte in  matera  dall'art.  46  della  Legge  21  novembre  2000, n. 342

(collegato alla Finanziaria.                                                 

Testo:

       L'art. 46  della  Legge  21  novembre  2000,  n.  342  (collegato  alla

Finanziaria 2000)  ha  modificato  l'ultimo periodo dell'art. 7, quarto comma,

lett. f),  del   DPR  26  ottobre  1972,  n.  633,  estendendo  il trattamento

fiscale previsto  per  le  prestazioni  di  locazione  (compresa  la locazione

finanziaria), noleggio  e  simili  di  mezzi  di  trasporto  effettuate, al di

fuori dell'Unione   Europea,   da   soggetti   nazionali   nei   confronti  di

committenti extracomunitari,  anche  a  quelle  rese  a  clienti  residenti  o

domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione europea.

       Come precisato  nella  Circolare  n.  207/E  del  18/11/2000, le citate

prestazioni non  si  considerano  piu'  territorialmente  rilevanti,  e,  come

tali, non  sono   assoggettate  all'IVA,  se  i  mezzi  di  cui  trattasi sono

utilizzati al  di  fuori  della  Unione Europea, a prescindere dal domicilio o

residenza del committente.                                                    

       Conseguentemente, le   operazioni  in  esame  rientrano  nel  campo  di

applicazione dell'imposta  solo  se utilizzate in ambito comunitario, per cui,

in caso  di  impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario

e in  parte  al di fuori di esso, dovra' considerarsi rilevante per l'IVA solo

la parte  del  canone  di  locazione  riferibile  all'utilizzo che ne e' stato

fatto in ambito comunitario.                                                 

       In relazione  alle  nuove  disposizioni, talune organizzazioni (UCINA -

Unione Nazionale  Cantieri  e  Industrie  Nautiche  ed  Affini  - ed ASSILEA -

Associazione Italiana  Leasing  -),  interessate  in  particolare  al  settore

della nautica   da  diporto,  hanno  rappresentato  le  oggettive  difficolta'

riscontrabili nella  dimostrazione  del reale utilizzo delle unita' da diporto

al di fuori delle acque territoriali comunitarie.                            

       Allo scopo  di  rendere  piu'  semplice l'applicazione della normativa,

e' stato   suggerito   di   determinare   in   via  forfetaria  tale  utilizzo

extracomunitario, sulla  base  delle  caratteristiche tipologiche delle unita'

da diporto.                                                                   

       Il Ministero   dei   Trasporti  e  della  Navigazione,  interessato  al

riguardo, condividendo   il  principio  della  determinazione  forfetaria,  ha

fornito utili   indicazioni   in   merito  alle  caratteristiche  tecniche  di

costruzione e alla abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto.    

       Il citato  Dicastero  ha  fatto  rilevare che nella normativa nazionale

le imbarcazioni  di  nuova costruzione sono abilitate alla navigazione in base

alla categoria   di   progettazione  a  cui  appartengono  e  che  il  decreto

legislativo n.  436  del  14  agosto  1996,  di  recepimento  della  direttiva

94/25/CE, ha  disposto  l'immissione  in servizio delle sole unita' da diporto

recanti la  marcatura  CE  e  appartenenti  ad  una categoria di progettazione

(A-B-C-D) in  relazione  a  parametri  meteo-marini (forza del vento e altezza

significativa delle  onde),  individuando,  all'art.  12,  quattro  specie  di

tipologie di navigazione, senza riferimento ad alcun limite dalla costa.     

       Inoltre, considerato   che  le  caratteristiche  geografiche  dei  mari

italiani consentono  alle  unita'  da diporto di uscire facilmente dalle acque

territoriali dell'Unione    per    raggiungere    Paesi   extracomunitari   di

particolare attrazione   turistica,   il   Ministero  dei  Trasporti  e  della

Navigazione ha  espresso  l'avviso  che  possono  essere  individuati  criteri

presuntivi di   utilizzo   delle  imbarcazioni  al  di  fuori  del  territorio

dell'U.E. con  riferimento  alle  caratteristiche tecniche proprie del mezzo a

disposizione, quali  la  categoria  di  appartenenza,  il  tipo di propulsione

(motore o  vela)  e  la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unita' da

diporto appare  elemento  determinante di alcuni significativi requisiti della

stessa, come  il  grado  di  autonomia,  di  abitabilita'  e di attrezzature a

disposizione.                                                                

A.    Individuazione   della   rilevanza  territoriale  delle  prestazioni  di locazione, compresa  quella  finanziaria,  noleggio  e  simili di unita' da diporto.                                                                   

       Sulla base  dei  presupposti  tecnici  sopra  evidenziati,  cosi'  come

comunicati dal  ripetuto  Ministero  dei  Trasporti  e  della  Navigazione, si

esprime l'avviso  che  in sede di accertamento gli Uffici locali dell'Agenzia,

nella indisponibilita'  di  elementi  certi  sulla effettiva utilizzazione del

natante, possano   fare   utile   riferimento   alle  percentuali  di  seguito

indicate, le  quali  tengono  conto di una stima, effettuata in via forfetaria

dell'utilizzo al  di  fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea delle

unita' da diporto in discorso.                                               

   1.    Navi da diporto                                                     

       Sono le  unita'  di  lunghezza  superiore  ai  24 metri, non rientranti

nella direttiva  94/25/CE,  progettate  e  realizzate  per  permettere  lunghe

crociere in  mare  aperto.  Rappresentano  lo 0,14% del totale parco navigante

da diporto  e  la  loro  utilizzazione  fuori  dalle  acque  territoriali puo'

valutarsi intorno al 60%.                                                    

   2.    Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)                  

       Sono unita'  da  diporto  rientranti  nella fascia mediana di lunghezza

compresa tra  i  7,5  e 24 metri. Considerato che il loro uso e' condizionato,

oltre che  dalla  categoria  di  progettazione, anche dalla autonomia prevista

dal costruttore,  legata  alle  dimensioni  della  barca ed alla potenza della

motorizzazione, la  permanenza  fuori  dalle acque territoriali comunitarie di

tali imbarcazioni puo' essere valutata in:                                    

-    10%  per  quelle di lunghezza fino a 7,50 metri (se iscritte nei registri

     delle imbarcazioni da diporto);                                         

-    25% per quelle di lunghezza da 7.51 a 12 metri;                         

-    35% per quelle di lunghezza da 12,01 a 16 metri;                        

-    50% per quelle di lunghezza da 16,01 a 24 metri;                        

       Si precisa  che  per  le  unita'  da  diporto  fino  a  7,50  metri  e'

richiesta l'iscrizione   nei   registri   delle   imbarcazioni  da  diporto  -

condizione necessaria  perche'  possa  formare  oggetto  di  leasing  - il che

comporta oneri  economici  quali  la registrazione, la tassa di stazionamento,

il costo per verifiche periodiche.                                           

   3.    Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C-)                    

       Sono unita'  di  lunghezza  non superiore ai 24 metri con propulsione a

vela o  a  vela  con  motore  ausiliario,  tra  le  quali  rientrano  anche  i

motovelieri. Rappresentano  circa  il  20,88%  del totale delle imbarcazioni e

sono idonee ad affrontare lunghi viaggi, anche se di dimensioni minori.      

      La loro   utilizzazione   fuori  dalle  acque  territoriali  dell'Unione

Europea puo' essere individuata in:                                          

-    25% per quelle di lunghezza fino a 10 metri;                            

-    35% per quelle di lunghezza da 10.01 a 20 metri;                        

-    50% per quelle di lunghezza da 20,01 a 24 metri;                        

-    60% per quelle di lunghezza oltre 24 metri.                             

       Anche per  le  unita'  a  vela  fino  a  10  metri, limite previsto per

l'obbligatorieta' dell'iscrizione   nei   registri   delle   imbarcazioni   da

diporto, valgono  le  stesse considerazioni sopra formulate relativamente alle

unita' a motore fino a 7,50 metri.                                           

   4.    Unita' appartenenti alla categoria D                                

       Le unita'  di  progettazione  D  sono quelle abilitate alla navigazione

solo per  acque  protette  e,  pertanto,  deve ritenersi che la percentuale di

permanenza fuori dalle acque territoriali sia nulla.                         

B.  Trattamento fiscale                                                      

   Tanto premesso  si  ritiene  opportuno  sottolineare  che  i  corrispettivi

delle prestazioni  di  servizio  in  discorso  dovranno essere assoggettati ad

IVA con   l'aliquota   del  20%.  Ai  fini  della  individuazione  della  base

imponibile, gli  Uffici  locali dell'Agenzia, in sede di controllo, sempre che

non dispongano  di  prove  certe  in  ordine  alla effettiva utilizzazione del

natante, potranno  fare  utile  riferimento  alle sopraelencate percentuali di

utilizzo delle  unita'  da  diporto  al  di  fuori  delle  acque  territoriali

dell'Unione Europea,  determinato  in relazione alla categoria di appartenenza

delle unita'  stesse,  tenuto  conto  che  tale  individuazione e' stata fatta

allo scopo di rendere agevole l'applicazione dell'imposta.                   

       Per una  migliore  comprensione  si  riporta  il  quadro  sinottico del

calcolo della  base  imponibile delle operazioni in parola distinto secondo le

categorie di appartenenza delle unita' da diporto.                           

------------------------------------------------------------------------------

Tipologia dell'unita' da diporto               Percentuale del               

                                               corrispettivo da               

                                               assoggettare ad IVA           

------------------------------------------------------------------------------

Unita' a motore o a vela di lunghezza                 40%                    

superiore a 24 metri                                                         

------------------------------------------------------------------------------

Unita' a vela di lunghezza tra i 20,01-24,00          50%                    

metri ed unita' a motore di lunghezza tra                                    

16,01-24 metri                                                               

------------------------------------------------------------------------------

Unita' a vela di lunghezza tra i 10,01-20             65%                    

metri ed unita' a motore di lunghezza tra                                    

12,01-16 metri                                                               

------------------------------------------------------------------------------

Unita' a vela di lunghezza fino a 10 metri ed         75%                    

unita' a motore di lunghezza tra 7,51-12 metri                               

-----------------------------------------------------------------------------

Unita' a motore di lunghezza fino a 7,50 metri        90%                    

------------------------------------------------------------------------------

Unita' appartenenti alla categoria D                 100%                    

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c.  Navi diverse dalle unita' da diporto                                     

       Le prestazioni  di  servizi  di locazione, compresa quella finanziaria,

noleggio e  simili,  relative  alle  navi  utilizzate  per  lo  svolgimento di

attivita' commerciali,   della   pesca  o  per  operazioni  di  salvataggio  o

assistenza in  mare,  nonche'  per  quelle  utilizzate  da organi dello Stato,

individuate alle  lettere  a)  e  b)  dell'articolo  8-bis  del DPR n. 633 del

1972, dovranno    essere    considerate    territorialmente   rilevanti,   con

riferimento alle  analoghe  percentuali  previste per le unita' da diporto, in

funzione della  lunghezza  e  propulsione, sempreche' le predette navi vengano

utilizzate sia   all'interno   che   al  di  fuori  delle  acque  territoriali

comunitarie.                                                                  

       Ovviamente, la  quota  di  corrispettivo  da considerare rientrante nel

campo applicativo   dell'imposta   sara'   assoggettata   al   regime  di  non

imponibilita' ad  IVA,  in  applicazione  delle  disposizioni  previste  dallo

stesso articolo 8-bis.                                                       

       Qualora, invece,  le  navi  in  parola  siano utilizzate esclusivamente

all'interno delle    acque    territoriali   dell'Unione   Europea,   l'intera

prestazione di  servizi  dovra'  essere considerata territorialmente rilevante

ed il  relativo  corrispettivo totale beneficera' della non imponibilita' IVA,

anche ai  fini  della  costituzione  del  plafond  a  favore  dei soggetti che

pongono in essere le prestazioni di servizio in discorso.                    

                                **********                                   

       Le Direzioni  Regionali  vigileranno  sulla  corretta  applicazione del

contenuto della presente circolare.                          

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