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Circolare Agenzia delle Entrate, 2 agosto 2001 n. 76/E Oggetto: IVA - Prestazioni  di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque territoriali. Sintesi: La circolare  fornisce chiarimenti in  merito  al  corretto  trattamento tributario, ai  fini  IVA,  relativamente alle prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque territoriali, alla luce delle disposizioni introdotte in matera dall'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla Finanziaria.                                                 Testo:       L'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla Finanziaria 2000) ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 7, quarto comma, lett. f), del  DPR 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo  il trattamento fiscale previsto per le prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate, al di fuori dell'Unione  Europea,  da  soggetti  nazionali  nei  confronti di committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti residenti o domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione europea.       Come precisato nella Circolare n. 207/E del 18/11/2000, le citate prestazioni non si considerano piu' territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono  assoggettate all'IVA, se i mezzi di cui trattasi sono utilizzati al di fuori della Unione Europea, a prescindere dal domicilio o residenza del committente.                                                         Conseguentemente, le  operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione dell'imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui, in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, dovra' considerarsi rilevante per l'IVA solo la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo che ne e' stato fatto in ambito comunitario.                                                       In relazione alle nuove disposizioni, talune organizzazioni (UCINA - Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - ed ASSILEA - Associazione Italiana Leasing -), interessate in particolare al settore della nautica  da  diporto, hanno rappresentato le oggettive difficolta' riscontrabili nella dimostrazione del reale utilizzo delle unita' da diporto al di fuori delle acque territoriali comunitarie.                                  Allo scopo di rendere piu' semplice l'applicazione della normativa, e' stato  suggerito  di  determinare  in  via forfetaria tale utilizzo extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle unita' da diporto.                                                                        Il Ministero  dei  Trasporti e della Navigazione, interessato al riguardo, condividendo  il principio della determinazione forfetaria, ha fornito utili  indicazioni  in  merito alle caratteristiche tecniche di costruzione e alla abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto.          Il citato Dicastero ha fatto rilevare che nella normativa nazionale le imbarcazioni di nuova costruzione sono abilitate alla navigazione in base alla categoria  di  progettazione a cui appartengono e che il decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, di recepimento della direttiva 94/25/CE, ha disposto l'immissione in servizio delle sole unita' da diporto recanti la marcatura CE e appartenenti ad una categoria di progettazione (A-B-C-D) in relazione a parametri meteo-marini (forza del vento e altezza significativa delle onde), individuando, all'art. 12, quattro specie di tipologie di navigazione, senza riferimento ad alcun limite dalla costa.           Inoltre, considerato  che le caratteristiche geografiche dei mari italiani consentono alle unita' da diporto di uscire facilmente dalle acque territoriali dell'Unione   per   raggiungere   Paesi  extracomunitari  di particolare attrazione  turistica,  il  Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha espresso l'avviso che possono essere individuati criteri presuntivi di  utilizzo  delle imbarcazioni al di fuori del territorio dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo a disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione (motore o vela) e la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unita' da diporto appare elemento determinante di alcuni significativi requisiti della stessa, come il grado di autonomia, di abitabilita' e di attrezzature a disposizione.                                                                A.   Individuazione  della  rilevanza territoriale delle prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili di unita' da diporto.                                                                        Sulla base dei presupposti tecnici sopra evidenziati, cosi' come comunicati dal ripetuto Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si esprime l'avviso che in sede di accertamento gli Uffici locali dell'Agenzia, nella indisponibilita' di elementi certi sulla effettiva utilizzazione del natante, possano  fare  utile  riferimento  alle percentuali di seguito indicate, le quali tengono conto di una stima, effettuata in via forfetaria dell'utilizzo al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea delle unita' da diporto in discorso.                                                 1.   Navi da diporto                                                           Sono le unita' di lunghezza superiore ai 24 metri, non rientranti nella direttiva 94/25/CE, progettate e realizzate per permettere lunghe crociere in mare aperto. Rappresentano lo 0,14% del totale parco navigante da diporto e la loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali puo' valutarsi intorno al 60%.                                                      2.   Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)                        Sono unita' da diporto rientranti nella fascia mediana di lunghezza compresa tra i 7,5 e 24 metri. Considerato che il loro uso e' condizionato, oltre che dalla categoria di progettazione, anche dalla autonomia prevista dal costruttore, legata alle dimensioni della barca ed alla potenza della motorizzazione, la permanenza fuori dalle acque territoriali comunitarie di tali imbarcazioni puo' essere valutata in:                                   -   10% per quelle di lunghezza fino a     delle imbarcazioni da diporto);                                         -   25% per quelle di lunghezza da -   35% per quelle di lunghezza da -   50% per quelle di lunghezza da       Si precisa che per le unita' da diporto fino a 7,50 metri e' richiesta l'iscrizione  nei  registri  delle  imbarcazioni da diporto - condizione necessaria perche' possa formare oggetto di leasing - il che comporta oneri economici quali la registrazione, la tassa di stazionamento, il costo per verifiche periodiche.                                             3.   Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C-)                         Sono unita' di lunghezza non superiore ai 24 metri con propulsione a vela o a vela con motore ausiliario, tra le quali rientrano anche i motovelieri. Rappresentano circa il 20,88% del totale delle imbarcazioni e sono idonee ad affrontare lunghi viaggi, anche se di dimensioni minori.           La loro  utilizzazione  fuori dalle acque territoriali dell'Unione Europea puo' essere individuata in:                                          -   25% per quelle di lunghezza fino a 10 metri;                            -   35% per quelle di lunghezza da -   50% per quelle di lunghezza da -   60% per quelle di lunghezza oltre 24 metri.                                   Anche per le unita' a vela fino a 10 metri, limite previsto per l'obbligatorieta' dell'iscrizione  nei  registri  delle  imbarcazioni  da diporto, valgono le stesse considerazioni sopra formulate relativamente alle unita' a motore fino a   4.   Unita' appartenenti alla categoria D                                      Le unita' di progettazione D sono quelle abilitate alla navigazione solo per acque protette e, pertanto, deve ritenersi che la percentuale di permanenza fuori dalle acque territoriali sia nulla.                         B. Trattamento fiscale                                                        Tanto premesso si ritiene opportuno sottolineare che  i corrispettivi delle prestazioni di servizio in discorso dovranno essere assoggettati ad IVA con  l'aliquota  del 20%. Ai fini della individuazione della base imponibile, gli Uffici locali dell'Agenzia, in sede di controllo, sempre che non dispongano di prove certe in ordine alla effettiva utilizzazione del natante, potranno fare utile riferimento alle sopraelencate percentuali di utilizzo delle unita' da diporto al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea, determinato in relazione alla categoria di appartenenza delle unita' stesse, tenuto conto che tale individuazione e' stata fatta allo scopo di rendere agevole l'applicazione dell'imposta.                         Per una migliore comprensione  si riporta il quadro sinottico del calcolo della base imponibile delle operazioni in parola distinto secondo le categorie di appartenenza delle unita' da diporto.                           ------------------------------------------------------------------------------ Tipologia dell'unita' da diporto              Percentuale del                                                             corrispettivo da                                                            assoggettare ad IVA           ------------------------------------------------------------------------------ Unita' a motore o a vela di lunghezza                40%                    superiore a 24 metri                                                         ------------------------------------------------------------------------------ Unita' a vela di lunghezza tra i 20,01-24,00         50%                    metri ed unita' a motore di lunghezza tra                                    16,01-24 metri                                                               ------------------------------------------------------------------------------ Unita' a vela di lunghezza tra i 10,01-20            65%                    metri ed unita' a motore di lunghezza tra                                    12,01-16 metri                                                               ------------------------------------------------------------------------------ Unita' a vela di lunghezza fino a 10 metri ed        75%                    unita' a motore di lunghezza tra 7,51-12 metri                               ----------------------------------------------------------------------------- Unita' a motore di lunghezza fino a ------------------------------------------------------------------------------ Unita' appartenenti alla categoria D                100%                    ------------------------------------------------------------------------------ c. Navi diverse dalle unita' da diporto                                           Le prestazioni di servizi di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili, relative alle navi utilizzate per lo svolgimento di attivita' commerciali,  della  pesca o per operazioni di salvataggio o assistenza in mare, nonche' per quelle utilizzate da organi dello Stato, individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972, dovranno   essere   considerate   territorialmente  rilevanti,  con riferimento alle analoghe percentuali previste per le unita' da diporto, in funzione della lunghezza e propulsione, sempreche' le predette navi vengano utilizzate sia  all'interno  che  al di fuori delle acque territoriali comunitarie.                                                                       Ovviamente, la quota di corrispettivo da considerare rientrante nel campo applicativo  dell'imposta  sara'  assoggettata  al  regime di non imponibilita' ad IVA, in applicazione delle disposizioni previste dallo stesso articolo 8-bis.                                                             Qualora, invece, le navi in parola siano utilizzate esclusivamente all'interno delle   acque   territoriali  dell'Unione  Europea,   l'intera prestazione di servizi dovra' essere considerata territorialmente rilevante ed il relativo corrispettivo totale beneficera' della non imponibilita' IVA, anche ai fini della costituzione del plafond a favore dei soggetti che pongono in essere le prestazioni di servizio in discorso.                                                   **********                                         Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del contenuto della presente circolare.                          |
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