VELA AURICA & piccole barche classiche


Sto pensando di comprare una barca carrellabile. Che barca devo prendere? Quali norme devo rispettare? Come sono fatti i carrelli? La mia auto ce la fa a trainare la barca che ho in mente? Si può noleggiare un carrello?

A tutti questi quesiti risponde quest'articolo, che avevo pubblicato diversi anni fa su altri siti e che sembra aver avuto un corto successo visto il posizionamento su google e le mail di approfondimento che continuo a ricevere. Lo riprongo sul mio sito, aggiornato al nuovo Codice della Strada.

Fabio Fazzo


COME TRAINARE LA BARCA
Guida ragionata sulla base del Codice della Strada 2003

N.B.: Ho riversato qui tutto quello che so in materia. Non sono quindi in grado di dare ulteriori informazioni. Se avete intenzione di comprare un incrociatore d'occasione a un'asta di materiale militare in via di dismissione, vi prego di non lamentarvi con me se ritenete che il vostro sogno sia frustrato dalle vedute ristrette del legislatore in materia di carrelli per il traino delle barche. Buona lettura.

Fabio


Peso rimorchiabile.
Il Codice della Strada (per la precisione si tratta della Appendice III, al Titolo III C.d.S.) prescrive che "per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso,
il valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli". In pratica vi basterà leggere sul libretto di circolazione della Vostra auto l'indicazione "massa rimorchiabile". La "massa rimorchiabile" indicata sul libretto è di solito pari al peso della vettura; talvolta è leggermente più bassa, mai più alta.

Ovviamente per calcolare la massa rimorchiabile
non occorre tenere conto solo del peso della barca, ma anche di quello del carrello. Questo limite si riduce allo 0,8 del peso del veicolo trattore se il complesso di veicoli auto + rimorchio non è dotato di un sistema frenante "continuo ed automatico" e alla metà del peso del veicolo trattore se il rimorchio è privo di sistema frenante.

E' intuitivo che di solito più è pesante la barca che si deve trasportare, più deve essere robusto, quindi pesante, il carrello. Ne consegue che più il carrello è leggero, minore è il carico utile trasportabile, all'aumentare del peso del carrello aumenta il carico utile trasportabile. Resta però fisso il limite della "massa rimorchiabile" dal veicolo. E' quindi è inutile dotarsi di un carrello troppo pesante perché la maggiore possibilità di carico non è utilizzabile.

In concreto: una familiare di cilindrata compresa tra 1.6 e 1.8 cc, è normalmente abilitata a rimorchiare una massa di 1.200 chili, un carrello pesa tra i 200 e i 300 chili, quindi la barca rimorchiabile può arrivare al più a pesare 900 chili. Ovviamente si tratta di indicazioni di massima. I produttori di rimorchi producono di solito varie versioni dello stesso modello di carrello per adeguare le caratteristiche del rimorchio stesso al peso da trasportare e alla motrice.

Se non si ha sottomano il libretto di circolazione della propria auto, per conoscere la "massa rimorchiabile" dal proprio veicolo e gli altri dati utili ai fini del rimorchio della barca si può andare sul sito della propria marca di automobile. Per informazioni sulle caratteristiche dei carrelli rinvio ai siti www.ellebi.com e www.crescirimorchi.it.

Larghezza.
La larghezza massima ammessa dei veicoli, compreso il loro carico (sagoma limite), è di mt. 2,50. Tale limite può essere superato dall'ingombro degli specchietti retrovisori, purchè retraibili (art. 61 C.d.S.). La barca più larga che può quindi essere rimorchiata (senza dover ricorrere al "trasporto eccezionale" deve quindi avere un baglio massimo di 2,50 metri.

Lunghezza.
Sotto questo profilo, il codice della strada non fa distinzione tra un'automobile che traina una canoa e un camion con rimorchio: rientrano infatti entrambi nella definizione di "autotreno" (art. 54 comma 1, lettera h C.d.S.) Il limite massimo di lunghezza del treno auto + carrello è quindi (teoricamente) quello di ben 18,35 metri (art. 61, comma 2 C.d.S.)! Questa lunghezza massima deve essere ridotta se il treno auto + carrello non è in grado di effettuare curve di almeno un certo raggio minimo (il C.d.S. parla di "inscrivibilità in curva"), ma sul punto, trattandosi di calcoli abbastanza complessi, rinvio al Codice. Dal punto di vista pratico, considerati i limiti di peso e larghezza della barca trasportabile, di solito il parametro lunghezza non entra neppure in discussione (salvo non si intenda trainare qualcosa di simile a un siluro in materiali ultraleggeri lungo una decina di metri).

Altezza.
L'altezza complessiva del rimorchio non può superare quella prevista per tutti i veicoli (cioè 4 metri). Poiché talvolta l'albero viene appoggiato inclinato sul carrello, occorre fare attenzione a questo limite.

Tipi di carrelli.
I rimorchi interessanti ai nostri fini sono due tipi:

a) i carrelli appendice (vedi articolo 56 comma 4 C.d.S. e art. 205 Regolamento C.d.S.): rimorchi a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli. Sono considerati parti integranti del vicolo trainante purchè: (i) se trainati da autoveicolo di massa a vuoto non superiore a 1000 kg, non superino la lunghezza di mt 2, compresi gli organi di traino, la larghezza di mt. 1,20 e la massa complessiva a pieno carico di kg 300; (ii) se trainati da autoveicolo di massa a vuoto superiore a 1000 kg, non superino la lunghezza di mt. 2,50, compresi gli organi di traino; la larghezza di mt. 1,50 e la massa complessiva a pieno carico di 600 kg.

La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
I carrelli appendice possono essere con o senza freni e non devono essere immatricolati (il numero di serie del carrello deve essere però annotato sul libretto di circolazione del veicolo trainante).

E' evidente che, date le dimensioni e il carico utile, questi carrelli possono essere utilizzati al massimo per il trasporto di un gommone sgonfiato.


b) i TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive: art. 56 lettera f C.d.S.): "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre". La definizione ha valore meramente fiscale: lo stesso tipo di carrello, a secondo dell'uso cui è destinato, può essere immatricolato come TATS o come carrello per il trasporto di barche ad uso commerciale. Sono veicoli autonomi e devono quindi essere immatricolati. Ve ne sono con e senza freni (i più leggeri). I limiti di portata e di sagoma sono quelli generali previsti per tutti i rimorchi.


Con o senza freni? A uno o due assi?
Il carrello senza freni ha il limite di non poter pesare, come si è visto, più della metà del veicolo trattore, ma ha il vantaggio di poterlo fare scendere in acqua per consentire il varo e l'alaggio della barca. Il carrello con freni è invece più controllabile durante la guida, consente di utilizzare completamente la massa trainabile dal veicolo (e, quindi di portare imbarcazioni più pesanti), ma non può essere usato per l'alaggio e il varo.

La scelta di un carrello a uno o due assi dipende unicamente dal peso della barca da trasportare. Oltre un certo limite, occorre necessariamente disporre di un carrello a due assi (per i limiti di portata dei carrelli vedi i siti dei costruttori).

Patente.
L'art. 116 comma 3, C.d.S. consente l'uso della petente B per la guida di "autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t."
. Ciò significa che, in linea di massima, si può usare la patente B per condurre un autotreno avente massa complessiva auto + carrello + barca di 3.500 chili è sufficiente la patente B (art. 116, ). Dico in linea di massima perchè la regola vale solo per i rimorchi pesanti. Se si tratta, invece di rimorchi leggeri, occorre evidenziare che con circolare del Ministero dei Trasporti Prot. n. 4494/4630 del 25 maggio 1994 è stato chiarito che il termine ovvero contenuto nella norma deve essere inteso nel senso che la patente B consente al conducente di "guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285)": cioè di kg. 3.500 + kg. 750.

Immatricolazione e assicurazione.
Tutti i rimorchi, esclusi i carrelli appendice, devono essere immatricolati e, quindi, dotati di libretto di circolazione e targa (anche se per i carrelli di massa inferiore a 3,5, t., fermo l'obbligo di libretto e targa, è stato abolito l'obbligo di iscrizione al PRA: cfr. Circolare Ministero Trasporti e Infrastrutture prot. 3085/M360 del 5 agosto 2003). Tutti i rimorchi devono essere assicurati. Occorre inoltre pagare il bollo. L'assicurazione per i danni causati durante la circolazione è, di solito, un'estensione della polizza del veicolo trainante.

Occorre invece stipulare a parte una polizza per il cosiddetto rischio statico, cioè per i danni che il carrello può arrecare mentre è staccato dalla motrice (ad esempio: mentre è manovrato a mano).

Attenzione: per questo rischio, occorre fare emettere un contrassegno di assicurazione a parte, che deve essere esposto sul carrello. I rimorchi, infatti, anche se non agganciati al trattore, sono considerati veicoli ai sensi dell'art. 1 Definizioni, del Codice delle assicurazioni e sono quindi soggetti all'obbligo di esposizione del contrassegno previsto dall'art. 123 comma 3 Codice delle assicurazioni.

In ogni caso, consiglio di rivolgersi alla propria assicurazione.

Si può usare un carrello di altri?
Nulla impedisce di agganciare alla propria auto un carrello di proprietà di un altro. Occorre comunque fare l'estensione di polizza per la propria auto e assicurarsi che il carrello abbia tutti i documenti in regola.

Per i carrelli appendice, l'operazione è teoricamente possibile, ma infinitamente più complicata perché, come si è detto, essendo il carrello parte integrante del veicolo trattore, occorre far cancellare l'annotazione dal libretto del veicolo cui il carrello è abbinato, e fare annotare sul libretto di circolazione dal nuovo autoveicolo il numero di serie del carrello.

Acquisto e noleggio di carrelli.
Per l'acquisto di carrelli nuovi, rinvio ai link dei produttori qui indicati. V'è comunque un fiorente mercato dell'usato (inserzioni su riviste nautiche e internet).

Per il noleggio di carrelli, mi risulta un solo indirizzo: Moving Boats.


Links utili.
Codice della Strada
http://www.patente.it
Codice delle Assicurazioni:
http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpHeISk6.pdf
Produttori di carrelli
www.rimorchileggeri.it
www.ellebi.com
www.crescirimorchi.it

Noleggio carrelli
www.moving-boats.com

Fabio Fazzo - Ottobre 2006.
Aggiornato: Aprile 2007.

L'immagine che illustra l'articolo è quella di un Cape Cutter 19' ed è tratta dal sito www.capecutter.19.com

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