Caro Luigi, come stai?
Comunque buon anno.
Tramite il sito del Piviere sono stato recentemente contattato da una persona che ha le mie stesse idee in fatto di barche carrellabili: si chiama Alfredo Vincenti e ha realizzato addirittura un sito dedicato ai piccoli yacht a vela carrellabili (Veliero & carrello: www.velanet.it/users/veliero).
Poichè avevo raccolto in un file molti dati sul tema, questo fine settimana ho preparato una scheda dal titolo "come rimorchiare la barca", che giro sia al tuo che al suo sito, credendo di fare cosa gradita. Tra l'altro ho visto che c'è chi chiede informazioni sul tema proprio sul Tuo sito.
Ancora auguri.
Fabio Fazzo

COME RIMORCHIARE LA BARCA

ANNOTAZIONI PRATICHE SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE



Quando ho deciso, per una serie di ragioni descritte in mie precedenti note su questo sito (la barca del papà"), che la mia barca avrebbe dovuto essere carrellabile, mi sono chiesto subito quale barca avrebbe potuto trainare la mia auto.

Questa mia particolare attenzione al problema era dettata dal fatto che a me non sono per nulla affascinato da quei plasticoni leggerissimi a vela che vanno di moda. Non mi interessa la velocità (se uno vuol correre basta un bel Boston planante a motore). Mi piacciono invece le barche marine, pesanti e stabili, che certo non hanno la carrellabilità tra i loro requisiti principali.

Forse è per questo che non sono ancora riuscito a trovare la barca che fa per me. Nel frattempo, però, ho approfondito parecchio la "questione traino". Quella che segue è una scheda sintetica di quello che ho imparato (e che mi sarebbe piaciuto trovare quando mi sono posto il problema). Vi sono anche alcuni link utili per approfondimenti, con l’avvertenza che talvolta contengono riferimenti normativi inesatti.

  1. Peso rimorchiabile.
  2. Non ci sono scappatoie: è quello indicato sulla carta di circolazione della Vostra auto alla voce "massa rimorchiabile". Ovviamente tale massa è pari al peso della barca + quello del carrello. La "massa rimorchiabile" è di solito pari al peso della vettura; talvolta è leggermente più bassa, mai più alta.

    E’ intuitivo che più il carrello è leggero, minore è il carico utile trasportabile, all’aumentare del peso del carrello aumenta il carico utile trasportabile. Resta però fisso il limite della "massa rimorchiabile" dal veicolo, è inutile comprare un carrello troppo pesante perché la maggiore possibilità di carico non è utilizzabile.

    In concreto: una familiare di cilindrata compresa tra 1.6 e 1.8 cc, è normalmente abilitata a rimorchiare una massa di 1.200 chili, un carrello pesa tra i 200 e i 300 chili, quindi la barca rimorchiabile può arrivare al più a pesare 900 chili. Ovviamente si tratta di indicazioni di massima. I produttori di rimorchi producono di solito varie versioni dello stesso modello di carrello per adeguare le caratteristiche del rimorchio stesso al peso da trasportare e alla motrice.

    Per conoscere la "massa rimorchiabile" dal proprio veicolo e gli altri dati utili ai fini del rimorchio della barca si può andare sul sito della propria marca di automobile. Molti dati (peso, larghezza dell’auto, ecc. e links per i siti dei costruttori) si trovano sul sito di "Quattroruote" www.quattroruote.it; cliccare "auto nuove" poi, "avvia ricerca" e, infine, "ricerca per marca e modello allestimento"; di lì si possono recuperare altri dati andando al sito del costruttore (cliccare icona in basso a sinistra). Per informazioni sulle caratteristiche dei carrelli rinvio ai siti www.ellebi.com e www.crescirimorchi.it.

    Riferimenti normativi: artt. 62 e 167 Cod. Strad. (N.B.: nel lessico del codice della strada il termine "peso" coincide esattamente con la parola "massa").

  3. Larghezza.
  4. E’ consentita la sporgenza del traino rispetto alla motrice per 70 cm. complessivi. Poiché una berlina media è larga circa 170-175 cm., la nostra barca potrà avere una larghezza massima di circa 2,40 metri. In ogni caso, la larghezza massima ammessa, indipendentemente da quella dell’auto trainante è di 2,50 metri e non sono ammesse sporgenze superiori a 30 cm per lato rispetto all’ingombro del carrello. E’ invece ammessa l’ulteriore sporgenza degli appositi specchietti retrovisori (che sono, anzi, obbligatori).

  5. Lunghezza.
  6. Il nuovo codice della strada non fa distinzione sotto questo aspetto tra un’automobile che traina una canoa e un TIR. L’automobile che traina un carrello è infatti per il codice un "autotreno" (art. 61, comma 2 Cod. Strad.) Il limite massimo del treno auto + carrello è quindi quello di ben 18,35 metri !

    E’ da segnalare che (restando nel limite massimo di 18.35 metri) la barca può sporgere posteriormente dal carrello per il 30% della lunghezza del rimorchio, mentre non sono ammesse sporgenze del carico (ad esempio l’albero) sulla parte anteriore del veicolo trattore.

  7. Altezza.
  8. L’altezza complessiva del rimorchio non può superare quella prevista per tutti i veicoli (cioè 4 metri). Poiché talvolta l’albero viene appoggiato inclinato sul carrello, occorre fare attenzione a questo limite.

  9. Patente.
  10. Fino a una massa complessiva auto + carrello + barca di 3.500 chili è sufficiente la patente B (art. 116, comma 2, Cod. Strad.).

  11. Tipi di carrelli.

I carrelli-rimorchio sono veicoli a tutti gli effetti perché rientrano nella definizione di "veicolo" di cui all’art. 46 Cod. Strad. .I criteri di classificazione di tutti i veicoli (inclusi i rimorchi) sono contenuti nell’art.47 Cod. Strad..

Per quanto riguarda i nostri fini, segnalo due grandi categorie di carrelli rimorchio:

  1. i TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive). La definizione sarebbe contenuta in un allegato al D.M. 8 maggio 1995 del Ministero dei Trasporti (ho reperito il decreto –è indicato tra i "link utili"- ma non l’allegato, che non è pubblicato né sulle raccolte di leggi a mia disposizione né su internet). Comunque questi carrelli sono indispensabili quando il peso della barca + quello del carrello supera il limite di 750 chili e comunque la metà del peso del veicolo trainante.
  2. Tali carrelli:

  3. i carrelli appendice. Sono ammessi solo quando il peso complessivo barca + carrello è inferiore a 750 chili e, in ogni caso, alla metà del peso del veicolo trainante.

  1. Links utili.

Oltre a quelli già indicati, segnalo:

8 gennaio 2001

Fabio Fazzo